Coronavirus: la lunga notte dei finti divieti

In un Paese godereccio e canterino come l’Italia, per contenere efficacemente il rischio di contagio da Coronavirus servirebbero misure drastiche imposte dall’alto, perché fare appello al senso di responsabilità di ognuno è una battaglia persa. Lo sa bene il Presidente Conte, che dopo la fuga di notizie sulla bozza di DPCM, alla fine ha dovuto darla vinta ai furbetti in fuga verso Sud. Nella bozza che ha circolato sui contatti social di tutt’Italia nelle ore concitate del confronto tra istituzioni di vertice e regioni, si impone in modo assoluto il divieto di ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno nei territori della Lombardia e di altre 14 province, salvo per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Nel frattempo, insieme alla carambola delle condivisioni si scatena anche il panico, e mezza Milano si precipita in stazione per tornare al paesello, senza pensare alle conseguenze potenzialmente catastrofiche di un simile esodo. Forse, qualcuno ha pensato veramente che tornando dai propri genitori anziani si poteva rischiare di contagiarli da portatori sani o da malati ancora non manifesti, ma ha prevalso l’io speriamo che me la cavo, che da sempre è il marchio dell’italianità. Insomma, proprio perché le misure sono state solo annunciate e non attuate nell’immediatezza, c’era la possibilità di fare la furbata e chi ha potuto l’ha fatta. E fu così che il testo del decreto, che nella bozza conteneva misure abbastanza forti, è stato poi maldestramente modificato di fronte al precipitare della situazione.
Nel testo definitivo si legge adesso che gli spostamenti da e per i territori dichiarati “zona rossa” non sono più da evitare in modo assoluto, ma solo da evitare. Della serie, se ti capita, vedi di evitare. Viene inoltre aggiunta una frase che di fronte all’esodo scellerato verso Sud innescato dalla fuga di notizie, ha il sapore di una resa: è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ma se io lavoro a Milano e risiedo a Bari, me ne torno tranquillamente a casa e se qualcuno mi ferma gli sbatto davanti il testo aggiornato del decreto. Carta canta. Se si voleva permettere di tornare a casa in un territorio “zona rossa” solo a chi per qualsiasi motivo la notte del 7 marzo si trovava da un’altra parte, ma pur sempre all’interno della “zona rossa”, bisognava metterlo bene in chiaro che lo spostamento era lecito solo per questo motivo. Si poteva anche accettare che uno da Napoli potesse tornare a Modena. Ma quello che leggo sulla norma mi fa pensare che i furbetti della fuga di mezzanotte verso Sud l’abbiamo fatta franca. Anzi, alla fine hanno anche ottenuto sorta di copertura governativa, come se bastasse regolarizzarli in modo retroattivo per fermare il possibile contagio, in un Meridione troppo fragile per fronteggiare un’emergenza dagli effetti potenzialmente così devastanti.

Lavoratori e merci: tanto rumore per nulla?
Il Governo non se l’è sentita di imporre la sospensione degli accessi al posto di lavoro, e ha optato per una semplice raccomandazione ad autorizzare ferie e congedi ordinari, fermo restando quanto previsto per la diffusione del lavoro agile, che nel periodo dello stato di emergenza potrà avvenire a favore di ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali. Insomma, si scarica la responsabilità sui datori di lavoro. Da successive indiscrezioni, pare che il MIT abbia chiarito che i lavoratori “transfrontalieri” avranno facoltà di circolare liberamente da e per le zone rosse per raggiungere il posto di lavoro. Gli interessati potranno dimostrare il motivo lavorativo dello spostamento con ogni mezzo, compresa una dichiarazione alle forze dell’ordine. Stessa cosa per le merci, che possono circolare da e per le zone rosse senza limitazioni. I trasportatori hanno via libera ovunque, purché si spostino per lavoro.

Eventi, attività ricreative e commercio: che pasticcio!
Quando il decreto passa ad attività ricreative, eventi e commercio, iniziano i guai per chi deve cercare di applicare queste regole. Si dice che sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Quindi, se abbiamo capito bene, in tali luoghi, elencati in modo solo esemplificativo, sono sospese le manifestazioni organizzate e gli eventi, ma non l’attività ordinaria. Peccato che la frase successiva dica questo: “nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”. Speriamo che arrivi qualche precisazione, anche perché alcune righe più in giù scopriamo che i pub sono diversi da bar e ristoranti: sono infatti consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Perché proprio un metro? La misura deriva dal termine “droplet”, che in inglese significa letteralmente gocciolina, con riferimento alle goccioline d’acqua che una persona emette quando starnutisce o tossisce. Secondo gli studi epidemici, il contagio si propagherebbe a distanza inferiore ad un metro, ma in realtà anche distanze maggiori potrebbero essere pericolose. Molto dipende infatti dalla densità delle secrezioni, dalla velocità di espulsione delle goccioline, dall’umidità degli ambienti, ecc., tutti elementi di estrema variabilità, difficilmente controllabili e valutabili nell’immediato da persone inesperte e senza strumenti. Convenzionalmente, e con tutti i limiti di questo approccio, si è dunque stabilito lo standard di un metro.
E le altre attività commerciali? Sono consentite a condizione che il gestore garantisca l’accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, in modo da assicurare ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra essi e con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza, le strutture dovranno essere chiuse.
A subire le maggiori restrizioni sono medie e grandi strutture di vendita, che nelle giornate festive e prefestive saranno chiuse. Stessa sorte per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, i gestori di tali strutture devono comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, pena la sospensione dell’attività. Sono esenti da chiusura, ma devono garantire la distanza, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. In quest’ultimo caso valeva la pena chiarire se il riferimento era ai negozi di vicinato, perché anche le medie e le grandi strutture di vendita possono essere punti vendita di generi alimentari.
Musei, luoghi della cultura, palestre, piscine, centro sociali e culturali devono sospendere le attività.

Misure per il restante territorio nazionale: troppe incertezze e incongruenze
Il decreto definitivo, a differenza della bozza, contiene misure per fronteggiare l’espandersi dell’epidemia da Coronavirus anche nel restante territorio nazionale. Possiamo dire addio a convegni e congressi, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura sia in luogo pubblico che privato. La Circolare del Ministero dell’Interno del 5 marzo 2020, adottata con lo scopo di regolare lo svolgimento delle manifestazioni, che fino a ieri erano consentite ma soggette al limite di un metro di distanza tra i partecipanti, passerà alla storia per la brevità della sua vigenza: appena tre giorni. Vedremo se potrà essere recuperata in futuro.
Dopo le funamboliche distinzioni per le attività in zona rossa, scopriamo che dove il virus fa meno paura sono sospese del tutto le attività ordinarie di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Avete capito bene: per il DPCM i pub sono più pericolosi di bar e ristoranti in “zona rossa”, che abbiamo visto essere soggetti solo ad un limite di orario e all’obbligo di distanza. Conte ce l’ha con i pub. Ma cosa gli avranno fatto i pub? Tant’è vero che bar e ristoranti in tutto il resto d’Italia rimangono aperti con il solo obbligo di rispettare la distanza.
Con buona pace di Sgarbi, che nelle ultime settimane si è reso protagonista di una polemica infuocata contro le restrizioni del Governo, resteranno chiusi anche qui i musei e i luoghi della cultura.
Le altre attività commerciali se la cavano con una raccomandazione: adottare misure organizzative per consentire accessi contingentati ed evitare assembramenti di persone, da tenere alla solita distanza di un metro.

Attività didattica
Le attività didattiche sono sospese, ma si studia ugualmente. Il DPCM richiede infatti che gli istituti attivino modalità di didattica a distanza, anche con riguardo alle esigenze degli studenti disabili.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Il DPCM si preoccupa di raccomandare espressamente alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Si raccomanda inoltre alle persone di evitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.                                                                                                                                                 I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM anche presso gli esercizi commerciali.

Durata delle limitazioni
Il DPCM si applica dall’8 marzo fino a 3 aprile, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure. Le misure dettate per il restante territorio nazionale e le misure di informazione e prevenzione si applicano anche ai territori in zona rossa, se non sono già previste misure più rigorose.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Blog su WordPress.com.

Su ↑

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: