Social eating e home restaurant: le distinzioni

Il cibo è sempre più sinonimo di piacere, strumento di conoscenza, occasione d’incontro e di divertimento, emblema di uno stile di vita. La cultura del cibo occupa così tanto spazio nella nostra società, che anche in assenza di una disciplina legislativa specifica, la popolarità delle esperienze di gastronomia domestica è in costante ascesa. Bisogna però fare alcune distinzioni, tenendo presente che ci troviamo in un contesto in cui l’incertezza regna ancora sovrana. Se è vero che manca una classificazione giuridica di questi fenomeni, va ricordato che comunque gli adempimenti burocratici cambiano a seconda del tipo di esperienza che si vuole realizzare. Vediamo innanzitutto di partire dalle definizioni.

Home restaurant

L’home restaurant è un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in abitazione privata, dove il pubblico può accedere alla casa del cuoco per consumare pranzi e cene a pagamento. Secondo l’impostazione del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta propria con alcune precisazioni dalla modulistica unificata, l’home restaurant si attiva con la presentazione al SUAP di una “comunicazione” – detta Scia – e della notifica sanitaria, per gli aspetti di igiene alimentare. Ne consegue che il cuoco domestico dovrà dotarsi di un manuale semplificato di autocontrollo e applicare i principi dell’HACCP. In realtà, l’impostazione ministeriale, per quanto arrivi ad un risultato corretto (Scia+notifica+manuale di autocontrollo), non appare completamente accettabile nelle premesse giuridiche. In sostanza, è ancora troppo incline a ricondurre il fenomeno degli home restaurant nell’ambito dei pubblici esercizi. Andrebbe invece riconosciuto che siamo di fronte ad una diversa e ulteriore tipologia di somministrazione, che in questo caso è prevista in abitazione privata e non, per l’appunto, in un pubblico esercizio tradizionale (maggiori approfondimenti su questi aspetti nel mio libro “Home restaurant & dintorni”, Maggioli editore).

Social eating

Il social eating racchiude in sé una molteplicità di situazioni aggregative che hanno al centro la gastronomia. Un evento di social eating è spesso abbinato a corsi di cucina, happening, attività culturali e di intrattenimento a tema, iniziative promozionali, ecc. Si tratta dunque di un  fenomeno molto sfaccettato, difficilmente inquadrabile all’interno di schemi noti. I riflessi che ne derivano dal punto di vista giuridico sono molteplici. Il social eating si distingue dall’home restaurant innanzitutto perché indirizzato ad una cerchia di persone preventivamente individuabili. L’home restaurant è, semplificando molto, una sorta di “ristorante in casa” in cui gli avventori, oltre ad accedere prenotando da remoto (on line o semplicemente con una telefonata) possono anche presentarsi semplicemente alla porta, quasi fosse un normale pubblico esercizio. L’evento di social eating è invece a numero chiuso e ad accesso riservato. Tanto per dare una traccia, per quanto approssimativa in un mondo ancora pieno di incertezze, immaginiamo un gruppo di amici (all’incirca 10 persone) che decidono di passare una serata presso la casa di X, dove è previsto l’evento Y, magari prenotando l’appuntamento attraverso una piattaforma a cui si sono iscritti, e alla quale ovviamente aderisce anche il cuoco domestico, sulla falsariga di quanto proposto in rete da Airb&b per la ricettività. Insomma, gli eventi di social eating, rivolti a gruppi ristretti di persone e organizzati in una casa privata, appartengono al più ampio genere delle “feste private”, per le quali non esiste alcun tipo di adempimento burocratico (come già spiegato nel mio libro “Home restaurant & dintorni”, Maggioli editore). In sintesi, l’operatore del social eating dovrà organizzare eventi in un apposito calendario e stabilire un limite alle prenotazioni, che saranno a numero chiuso e riservate ai partecipanti. È chiaro che tutto questo può avvenire anche al di fuori di una piattaforma in linea, purché si rispetti il requisito dell’accesso riservato.

Qualche dubbio potrebbe sorgere anche rispetto ai requisiti igienici e sanitari: occorre la notifica? E la disciplina HACCP? In realtà, trattandosi di feste private, non si applica il Regolamento CE n. 852/04, perché siamo di fronte ad una situazione di “consumo privato”, l’unica che esclude l’obbligo di presentare la notifica sanitaria. Non essendo una manifestazione pubblica, è ovviamente esclusa anche la presentazione della Scia.

Qualcuno che non ha problemi di spazio potrebbe obbiettare che 10 persone sono poche e che una festa privata non ha limiti, soprattutto in luoghi isolati e all’aperto. In effetti le cose stanno così, ma si naviga a vista in acque pericolose, e il limite delle 10 persone, puramente indicativo, è senz’altro più verosimile se intendiamo soddisfare il criterio europeo del “consumo privato” per escludere l’obbligo di notifica sanitaria. Certo è che a fare simili considerazioni dovrebbe essere il Legislatore, dettando questi limiti in una disciplina di settore che purtroppo ancora manca.

è comunque auspicabile che anche chi organizza eventi di social eating applichi quanto meno le buone prassi igieniche di base. In via cautelativa, per mettersi al riparo da possibili rischi in caso di controlli, suggerisco di fare comunque un corso HACCP (ex libretto sanitario), di scegliere preparazioni semplici e di applicare i principi dell’autocontrollo, per quanto ridotti ai passaggi più elementari.

Potremo chiamare “home restaurant” anche questo tipo di attività? A rigore, in mancanza di definizioni normative, nessuno può vietare ad un cuoco domestico specializzato in eventi di social eating di chiamare la sua attività home restaurant. Al di là delle definizioni, sarà il tipo di servizio offerto a chiarire se siamo veramente di fronte ad un home restaurant o no, se occorre presentare una Scia con notifica oppure no.

Tutto facile, dunque, per il social eating? Forse. In realtà, chi fa home restaurant con tanto di scia, notifica e manuale, di fronte ad un controllo non potrà mai sentirsi dire che l’attività è abusiva. Magari sarà criticato per come lavora, o per il mancato rispetto delle norme igieniche, ma non perché esercita senza titolo. Insomma, “carta canta” anche in questo caso. Il “Social Cook” invece, che nulla deve presentare, dovrà però dimostrare di attenersi scrupolosamente alle regole d’ingaggio del social eating in feste private: somministrazione solo in abbinamento ad eventi, ingresso riservato, ristretta cerchia di amici come clienti, saltuarietà. Tutto questo, s’intende, a condizione che l’autorità di controllo condivida che il social eating, così strutturato, si può esercitare senza titolo. Comunque la si pensi, se non si rispettano i requisiti indicati, si rischia quanto meno una sanzione per esercizio abusivo dell’attività di somministrazione. Aldilà degli aspetti burocratici, lo ricordiamo ancora una volta, a fare la differenza saranno la conoscenza e la corretta applicazione delle prescrizioni igieniche di base. Estremamente utile si rivelerà inoltre la corretta conoscenza del concetto di “autoconsumo”, su cui si fondano le deroghe previste per il social eating.

Imprenditoriale o occasionale?

Il carattere imprenditoriale o occasionale dell’attività non è invece un criterio utile per distinguere l’home restaurant dal social eating, e dunque per stabilire se occorre presentare pratiche autorizzative oppure no. Per capire, basta considerare cosa accade nell’ambito della ricettività: un bed&breakfast, che sia a carattere imprenditoriale o meno, è comunque autorizzato mediante Scia. Lo stesso deve valere per la gastronomia domestica. A fare la differenza, come si è detto, è il tipo di servizio erogato, non il carattere imprenditoriale o occasionale dell’attività. Tuttavia, a titolo cautelativo, stante l’estrema incertezza che opprime il settore, il mio suggerimento è, per ora, di mantenere le iniziative di social eating nell’ambito delle prestazioni occasionali.

Per maggiori informazioni, è possibile ordinare qui il mio libro “Home restaurant & dintorni”, Maggioli editore.

2 risposte a "Social eating e home restaurant: le distinzioni"

Add yours

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Blog su WordPress.com.

Su ↑

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: